DECRETO 13 DICEMBRE 2007 - siciliamicidelcane

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DECRETO 13 DICEMBRE 2007

DECRETO 13 DICEMBRE 2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
________________________________________
PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4

DECRETI ASSESSORIALI ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 13 dicembre 2007
Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo ed, in particolare, l'art. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Visto il decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7, relativo al regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2000, che ha definito i requisiti igienico-strutturali e funzionali dei rifugi sanitari e per il ricovero;
Vista la legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), comma 829, che sostituisce l'art. 4, comma 1, della legge n. 281/91, che prevede che i comuni singoli o associati e le comunità montane provvedano prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite;
Considerato che il Ministero della salute ha ripartito le disponibilità del fondo per l'attuazione delle finalità della legge n. 281/91, con quote da trasferire agli enti locali per la realizzazione degli interventi di loro competenza;
Ritenuto di dovere coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo attraverso l'adozione di alcune strategie operative che permettano il miglioramento delle condizioni dell'habitat territoriale e delle aspettative dei cittadini;
Sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'art. 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
Decreta:

Art. 1

Al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio della Regione siciliana, sono promossi ed incentivati gli interventi effettuati coerentemente all'allegata linea guida che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'Assessore per la sanità concede contributi in misura non superiore al 50% della spesa complessiva, sulla base di progetti conformi agli allegati bandi, per la realizzazione delle seguenti attività:
1) risanamento rifugi esistenti e costruzione rifugi sanitari;
2) progetti di sterilizzazione;
3) mantenimento cani e gatti presso le strutture.
L'Assessore per la sanità, al fine di consentire la realizzazione di interventi sull'intero territorio regionale, si riserva la facoltà di attribuire un finanziamento inferiore a quanto richiesto secondo le indicazioni riportate negli allegati bandi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito di questo Assessorato.

Palermo, 13 dicembre 2007.
LAGALLA

Allegati
LINEA GUIDA PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO

Premessa
Con la legge n. 281/91 da parte delle autorità centrali è stato sostanzialmente modificato l'approccio nei confronti degli animali d'affezione evidenziando l'accresciuto interesse della società verso gli animali d'affezione.
Le mutate condizioni dello stato sanitario del Paese nei confronti delle zoonosi (rabbia ed echinococcosi) e una crescente valutazione etica del problema hanno fatto cadere alcuni condizionamenti legislativi imposti dal regolamento di polizia veterinaria in favore di nuovi sistemi operativi che coinvolgono, in ambito diverso, soggetti istituzionali e non.
La Regione siciliana, con legge regionale n. 15/2000, persegue gli obiettivi di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo attraverso degli strumenti che coinvolgono diversi ambiti istituzionali e soggetti privati.
Una valutazione superficiale del problema, e la scarsa attenzione di alcuni operatori che attivamente devono essere coinvolti nella gestione delle attività legate al controllo del randagismo, hanno condotto all'attuale crisi del sistema.
E' sotto gli occhi di tutti la presenza di numerosi cani vaganti per le strade, soprattutto nelle aree delle città metropolitane, nonché di branchi di cani nelle periferie delle città che creano notevole disagio nella popolazione per il rischio di aggressione e di morsicature nei confronti delle persone.
L'Assessorato regionale della sanità ha definito un programma che prevede le seguenti azioni mirate al conseguimento del controllo del randagismo sul territorio regionale, attraverso la definizione di alcune strategie operative di base che permettano il miglioramento della situazione territoriale e delle aspettative dei cittadini.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, trasferite dal Ministero della salute nell'ambito dei finanziamenti di cui alla legge n. 281/91, l'Assessore per la sanità ha definito un piano di spesa destinando parte delle risorse ai programmi di sterilizzazione dei cani, parte al risanamento e costruzione di rifugi sanitari ed una quota al mantenimento dei cani e dei gatti presso le strutture.
Di seguito sono riportati i punti fondamentali per una corretta gestione del problema, le competenze e le attività che devono essere svolte da ciascun soggetto che per obbligo di legge è tenuto ad osservare, nonché le modalità di presentazione dei progetti, le finalità, i criteri di valutazione e di ammissione al finanziamento.
Gli stessi bandi saranno pubblicati sul sito di questo Assessorato.
Le azioni dovranno essere realizzate direttamente dai comuni e dalle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale delle associazioni, preferibilmente di concerto con i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, enti pubblici e privati, sulla base di specifici progetti approvati e finanziati da questo Assessorato, che riguarderanno:
1) risanamento di rifugi esistenti e costruzione rifugi sanitari;
2) progetti di sterilizzazione;
3) mantenimento cani e gatti presso le strutture.

AZIONI MIRATE PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO
1) Anagrafe canina: risultati immediati con costi ridotti per l'acquisto dei lettori per microchip: divulgazione da parte dei comuni, a mezzo di apposita ordinanza, dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina dei cani di proprietà presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale.
Dotare il personale di vigilanza del comune e della provincia di lettori per i microchip e aumentare i controlli sul territorio sui cani di proprietà non iscritti all'anagrafe.
Sensibilizzazione dei medici veterinari liberi professionisti per un'attenta verifica dei cani di proprietà non ancora iscritti nell'anagrafe canina.
2) Conoscenza del territorio e stima della popolazione canina: prima di procedere alla programmazione delle attività è fondamentale avere delle informazioni sulla consistenza della popolazione canina sulla quale intervenire nonché sulle abitudini della stessa (numerosità e stanziamento dei branchi, dislocazione urbana o rurale, punti di maggiore concentramento, presenza attiva di associazioni per la protezione degli animali, grado di zoofilia dell'ambiente). Tali informazioni potranno essere raccolte dal personale che si occupa della cattura dei cani o dalle associazioni per la protezione degli animali operative sul territorio in esame, sotto la guida e secondo direttive e metodologie specificatamente indicate dal servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale.
3) Servizio di cattura cani: attività da svolgere con oneri a carico dei comuni per i cani randagi ed a carico dei proprietari per quelli di proprietà.
Il servizio deve essere svolto direttamente dai comuni, meglio ricorrendo al consorzio tra gli stessi, o da affidare a ditte accreditate, enti o associazioni riconosciute che operano sul territorio di propria competenza o nei comuni viciniori.
I comuni che non possiedono automezzi adibiti al servizio di cattura cani possono ricorrere all'acquisto sponsorizzato da finanziatori esterni (ditte private, club service, ecc...).
Ciascun automezzo necessita di n. 2 unità di personale adibite alle mansioni di autista/accalappiacani appositamente formato.
Le attività possono essere svolte da personale esterno alle amministrazioni comunali, cooperative giovanili, personale A.S.U., L.S.U., ecc... appositamente formato e motivato.
4) Sterilizzazione chirurgica e farmacologica per i cani randagi, per quelli di proprietà, per i cani presenti nelle strutture: costi medio/alti, se le attività sono condotte in ambiti ristretti e su un numero elevato di soggetti randagi, i risultati si vedono a breve e medio termine. Le recenti esperienze di sterilizzazione sui cani randagi effettuata solo da personale del servizio sanitario nazionale non consentono di ricorrervi in forma esclusiva per gli elevati costi, il ridotto numero di medici veterinari pubblici che si dedicano agli interventi, il mancato coordinamento delle attività (individuazione dei soggetti, cattura e degenza postoperatoria, rilascio sul territorio), è auspicabile pertanto il ricorso anche a convenzioni con medici veterinari liberi professionisti.
La sterilizzazione dei cani di proprietà iscritti all'anagrafe può essere incentivata tra i proprietari ricorrendo a bonus economici.
Prevedere di ricorrere alla sterilizzazione farmacologica per quei cani che possono essere sottoposti semestralmente al controllo sanitario o, su valutazione del medico veterinario, per quei soggetti per i quali i proprietari hanno preconcetti sui presunti danni degli animali sterilizzati precocemente.
Le sterilizzazioni sono effettuate presso gli ambulatori veterinari pubblici e privati, presso i rifugi sanitari secondo il protocollo sanitario di cui all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.
5) Reimmissione dei cani sul territorio: al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi per il ricovero, prioritariamente devono essere privilegiati gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi e la successiva reimmissione degli stessi sul territorio.
I comuni, d'intesa con i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale, i medici veterinari liberi professionisti, stipulano protocolli operativi che prevedono la sterilizzazione dei cani randagi, ed eventualmente anche di proprietà, secondo lo schema operativo di cui all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.
Solo i cani per le cui condizioni non è possibile procedere alla reimmissione sul territorio sono destinati ai rifugi per il ricovero.
6) Educazione, aggiornamento e formazione sanitaria: diretta agli studenti nelle scuole per una corretta convivenza, per l'identificazione del proprio cane, per la prevenzione delle aggressioni, ai proprietari al momento dell'iscrizione in anagrafe dei cani per una corretta padronanza e controllo degli atteggiamenti aggressivi, e per il controllo responsabile della riproduzione, al personale di vigilanza e di polizia municipale per una corretta gestione degli interventi, al personale del servizio sanitario nazionale, ai veterinari liberi professionisti, alle associazioni per la protezione degli animali per aggiornamento, al personale addetto al servizio di cattura cani per la formazione degli stessi.
Tale attività deve essere svolta prioritariamente dall'azienda unità sanitaria locale, università, o da enti di formazione accreditati.
7) Strutture: rifugi sanitari e rifugi per il ricovero, i cui criteri strutturali, gestionali e autorizzativi sono stati individuati nel regolamento di attuazione della legge regionale n. 15/2000.
E' da privilegiare la ristrutturazione o la costruzione di edifici da destinare a rifugio sanitario o ambulatorio con disponibilità di gabbie per la degenza post-operatoria, stante che le predette strutture rappresentano il fulcro attorno al quale ruotano le attività principali per il controllo del randagismo (iscrizione all'anagrafe, controllo sanitario dei cani, sterilizzazione e degenza post-operatoria, rilascio sul territorio, adozioni).
Per la costruzione di nuove strutture devono essere seguiti i criteri e le indicazioni di cui al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.
8) Motivazioni e incentivazioni: il personale che deve operare nell'ambito dei progetti deve essere adeguatamente preparato e formato per le attività da svolgere, il bando allegato prevede inoltre la possibilità di ricorrere ad interventi economici incentivanti per la realizzazione del progetto.
Le somme saranno reperite oltre che dal finanziamento di questo Assessorato anche attraverso il coinvolgimento e la compartecipazione di enti finanziatori del progetto che traggono beneficio dalla realizzazione dello stesso.
9) Adozioni: incentivare le adozioni di cani anche non di razza dai rifugi attraverso la gratuità di alcuni servizi (iscrizione all'anagrafe, sterilizzazione, cure veterinarie, vaccinazione, ecc...).

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO
Competenze dei comuni
I comuni sono i principali attori nell'espletamento delle competenze e delle attività di seguito elencate:
a) provvedere alla vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nonché dalle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato;
b) provvedere direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati;
c) disporre con ordinanza sindacale il rilascio dei cani sul territorio, dopo la sterilizzazione, come cani sprovvisti di proprietario nei casi previsti dall'art. 15, commi 6 e 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
d) incaricare della custodia dei cani catturati, per i quali il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale ha valutato la non possibilità di reimmissione sul territorio, le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale le cui strutture sono riconosciute idonee; l'incarico della custodia viene conferito sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'allegato III al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7; la convenzione può essere stipulata anche con privati gestori di rifugi sanitari e per il ricovero riconosciuti idonei ai sensi del decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
e) attivare, di concerto con le aziende unità sanitarie locali, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione provvedendo alla gestione e funzionamento degli stessi;
f) provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove esistenti, costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro gestione diretta o in convenzione con le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale;
g) garantire, in assenza di rifugi sanitari pubblici, anche in consorzio tra comuni, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
h) preporre un responsabile amministrativo per gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal comune, o affidare eventualmente la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle aziende unità sanitarie locali, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'allegato IV del decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
i) provvedere al mantenimento degli animali confiscati, di seguito a provvedimenti amministrativi, nei rifugi sanitari e nei rifugi per il ricovero pubblici o in convenzione o affidarli alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale per il loro recupero comportamentale;
k) individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria dei cani d'affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione previa consulenza del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale;
l) provvedere alla stipula di un'assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario.
Ed inoltre possono:
m) istituire l'ufficio per i diritti degli animali assicurando il collegamento con l'anagrafe canina regionale e avvalendosi della consulenza del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale;
n) incaricare della degenza postoperatoria dei cani randagi sterilizzati anche le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, che abbiano idonei rifugi o che si avvalgano di ambulatori veterinari all'uopo convenzionati;
o) prevedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi pubblici, nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di cimiteri per il seppellimento degli animali d'affezione, ed aree urbane per l'attività motoria dei cani.

Competenze delle aziende unità sanitarie locali
Sono competenze delle aziende unità sanitarie locali e rientrano a pieno titolo nelle definizioni dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.): gli adempimenti nel settore dell'igiene urbana veterinaria, con particolare riguardo agli interventi per gli animali d'affezione ed il controllo del randagismo, nonché il miglioramento e il corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente, il coordinamento della vigilanza permanente ed i relativi controlli del settore:
a) coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo in applicazione alla presente linea guida;
b) istituire, senza aggravio di ulteriori oneri, apposita unità operativa di coordinamento per le attività di prevenzione, tutela e controllo delle popolazioni di animali d'affezione, con riferimento alla tutela del benessere animale, alla prevenzione ed al controllo del randagismo, degli incidenti e delle morsicature, all'anagrafe canina, all'educazione sanitaria, alla valutazione dei rischi sanitari collegati alla popolazione di animali da compagnia, per espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. L'unità operativa di coordinamento convoca almeno 4 volte l'anno i sindaci di ciascun distretto sanitario, la provincia, gli enti pubblici (prefettura, agricoltura, protezione civile, forestali, ecc...) e le associazioni più rappresentative presenti ed operanti sul rispettivo territorio, per il coordinamento delle attività sul territorio di competenza, a livello provinciale o distrettuale;
c) procedere agli interventi di sterilizzazione dei cani presso gli ambulatori veterinari comunali o presso i rifugi sanitari pubblici con le modalità e nei casi previsti all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7;
d) predisporre interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni canine servendosi delle strutture all'uopo predisposte, avvalendosi delle tecniche e delle conoscenze più moderne ed aggiornate del settore;
e) provvedere alla formazione del personale proprio e degli enti e associazioni che partecipano ai programmi di prevenzione del randagismo, nonché alla formazione professionale degli addetti alla cattura e recupero degli animali;
f) collaborare con i comuni, per l'attivazione degli ambulatori veterinari comunali dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione;
g) provvedere all'assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero pubblici e, con specifici protocolli d'intesa, dei cani delle associazioni con le quali sono stati adottati interventi di collaborazione per i progetti di controllo del randagismo;
h) acquistare i microchip per la cessione gratuita per le operazioni di anagrafe, effettuare le operazioni di anagrafe ed impianto del microchip, provvedere alla registrazione della scheda anagrafica e apportarvi ogni modifica e aggiornamento necessario;
i) provvedere alla fornitura farmaceutica, dei vaccini e del materiale ambulatoriale necessario al funzionamento degli ambulatori veterinari attivati di concerto con il comune, dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero pubblici ove opera direttamente il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale;
j) provvedere alla consulenza veterinaria, alla vigilanza sanitaria e al controllo delle condizioni di benessere degli animali nei rifugi sanitari privati e nei rifugi per il ricovero privati o gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste;
k) attivare un sistema di sorveglianza presso i rifugi sanitari pubblici, nei confronti delle malattie infettive e delle zoonosi, che preveda il controllo sanitario delle malattie più frequentemente riscontrate;
l) avvertire per le vie brevi e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il proprietario del cane catturato o ritrovato dopo averne ricevuto comunicazione dal rifugio sanitario pubblico;
m) rilasciare parere preventivo per la realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione;
n) garantire il servizio di reperibilità, notturno e diurno, presso i rifugi sanitari pubblici per gli interventi sugli animali incidentati.

Competenze delle associazioni protezionistiche
Sono competenze delle associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale:
a) provvedere alla formazione ed educazione cinofila del personale che collabora presso i propri rifugi sanitari e in quelli per il ricovero;
b) segnalare entro 7 giorni al comune o all'azienda unità sanitaria locale l'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe;
c) partecipare attivamente in collaborazione con i comuni e con servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali ai progetti di prevenzione del randagismo;
d) curare gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nel caso in cui gestiscano rifugi sanitari in convenzione;
e) individuare un medico veterinario libero professionista che assicuri l'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati gestiti dalle stesse;
f) esprimere il parere secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Competenze delle province regionali
Sono competenza delle province:
a) provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove esistenti, costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro gestione;
b) provvedere al raccordo e coordinamento delle attività e delle finalità previste dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, da parte di tutti i soggetti preposti sul territorio di competenza;
c) provvedere al raccordo e coordinamento delle attività e iniziative di formazione, di educazione al rispetto degli animali ed alla salvaguardia del territorio.

BANDI

1) Concessione di contributi per la realizzazione di strutture
L'Assessore per la sanità concede contributi per il risanamento di rifugi per il ricovero esistenti e per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici. Tali contributi sono concessi in base alle disponibilità presenti nel bilancio della Regione e sono concessi in misura non superiore al 50% della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata:
1) ai comuni singoli o associati;
2) alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi per cani o gatti operanti da almeno un biennio.
I progetti esecutivi per i quali si chiede il contributo devono essere debitamente approvati e devono rispettare i requisiti igienico sanitari, strutturali e funzionali previsti dall'allegato II al decreto presidenziale n. 7/2007 per quanto riguarda i rifugi per il ricovero esistenti e dall'allegato I per i nuovi rifugi sanitari.
I progetti per i quali si chiede il contributo devono essere iniziati entro 6 mesi dalla concessione del contributo ed avere tempi di realizzazione non superiori a 18 mesi dall'erogazione dello stesso.
La corresponsione del contributo potrà avvenire per stadi di avanzamento del lavoro.
Nei casi di inosservanza dei tempi prescritti, salvo i casi documentati dovuti a cause di forza maggiore, il contributo viene recuperato e non verranno corrisposti i finanziamenti successivi.
I comuni e le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale interessate ad accedere ai contributi devono indirizzare domanda scritta in carta semplice all'Assessorato regionale della sanità e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di competenza.
Sono anteposti in via prioritaria:
1) progetti che prevedano il miglioramento e l'ampliamento di strutture già esistenti;
2) progetti che prevedano la fruizione della struttura da parte di più comuni e/o associazioni;
3) progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piani di sterilizzazione e di adozioni.
Alla domanda, inviata con A.R. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) presentazione e descrizione dell'opera in relazione all'utilità della stessa ai fini della riduzione del randagismo nel territorio di competenza;
2) progetto esecutivo approvato secondo le vigenti disposizioni;
3) modalità con la quale si reperisce almeno il 50% della restante spesa (delibera comunale, lettera di impegno di finanziatori esterni, ecc...);
4) tempi di realizzazione;
5) disponibilità dell'area;
6) capienza della struttura;
7) descrizione delle attività da svolgere e dei servizi integrati all'intervento strutturale (progetti di sterilizzazione, anagrafe, rieducazione, adozioni);
8) responsabile del progetto;
9) preventivo dei costi previsti anche in misura relativa a lotti funzionali, fonti di finanziamento ed eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
10) atto costitutivo dei comuni consorziati o delle associazioni;
11) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Il mancato completamento di lotti funzionali già finanziati in precedenza comporta automaticamente l'esclusione dalla possibilità di presentare nuovi progetti, fino al ricevimento di comunicazione ufficiale corredata dagli atti relativi alla risoluzione della problematica.
L'Assessorato della sanità per la valutazione dei progetti pervenuti si avvarrà della commissione per i diritti degli animali. La commissione valuterà i progetti con le modalità e nei tempi in precedenza specificati, esprimendosi sui seguenti aspetti, mediante l'attribuzione del relativo punteggio:
Criteri tecnici: (punteggio max 60)
Coinvolgimento di più enti e/o associazioni:
- da 2 a 4 punti 10
- oltre 4 punti 15
Maggiore cofinanziamento:
- fino al 60% punti 5
- fino al 70% punti 10
- oltre punti 15
Numero dei cani iscritti all'anagrafe regionale per ciascun comune o associazione che presenta il progetto:
- da 50 a 100 punti 5
- oltre 100 punti 10
Numero dei cani catturati o affidati all'associazione riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda:
- da 0 a 50 punti 5
- da 50 a 100 punti 10
- oltre 100 punti 15
Numero di cani dati in adozione riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda: fino a punti 5
Criteri progettuali: (punteggio max 40)
Esperienza maturata dal personale e dalle strutture impegnate nel progetto: fino a punti 10
Coerenza del progetto ai principi di salvaguardia e di sviluppo del benessere animale: fino a punti 15
Congruenza dei costi e adeguatezza delle risorse interne impiegate nel progetto: fino a punti 10
Tempi di attivazione e di realizzazione del progetto: fino a punti 5
Totale punti 100
Al termine delle procedure di valutazione sarà stilata una graduatoria dei progetti risultati idonei. Non saranno ritenuti idonei i progetti che riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.
I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I contributi saranno erogati nella misura del:
- 10% entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria previa presentazione della delibera di impegno del comune o del rappresentante legale dell'associazione per la restante parte del finanziamento a completamento totale del progetto;
- 50% a presentazione del verbale di consegna dei lavori;
- 30% a presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
- 10% a presentazione dell'ultimazione dei lavori, collaudo e parere favorevole del servizio veterinario finalizzato all'autorizzazione sanitaria dell'opera. L'Assessorato della sanità si riserva la facoltà di attribuire un finanziamento inferiore a quanto richiesto al fine di consentire la realizzazione di interventi sull'intero territorio regionale. In tal caso sarà richiesto all'azienda proponente di rimodulare l'intervento in rapporto alle risorse assegnate.

2) Fondi regionali per gli interventi di sterilizzazione dei cani per il controllo del randagismo
L'Assessore per la sanità concede contributi ai comuni singoli o associati per l'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi, da sviluppare di concerto con i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali o avvalendosi di medici veterinari liberi professionisti.
Tali contributi sono erogati in base alle disponibilità presenti nel bilancio della Regione e sono concessi in misura non superiore al 50% della spesa complessiva necessaria al finanziamento di specifici progetti di incentivazione al personale o della spesa debitamente accertata e fatturata dai medici veterinari liberi professionisti.
I progetti esecutivi per i quali si chiede il contributo devono essere coerenti alle attività previste nel presente decreto e rispettare le indicazioni di cui all'art. 6 del decreto presidenziale n. 7/2007.
I progetti per i quali si chiede il contributo devono essere iniziati entro 30 giorni dalla concessione del contributo ed avere tempi di realizzazione non superiori a 12 mesi dall'erogazione dello stesso.
I comuni interessati ad accedere ai contributi devono indirizzare domanda scritta in carta semplice all'Assessorato regionale della sanità e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di competenza.
Sono anteposti in via prioritaria:
- progetti che prevedano atti consortili tra più comuni, associazioni, enti pubblici e privati;
- progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piani di sterilizzazione e di adozioni.
Alla domanda, inviata con A.R. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) presentazione e descrizione del progetto anche in relazione all'utilità dello stesso ai fini della riduzione del randagismo nel territorio di competenza rapportata alla stima della popolazione canina sulla quale si opera e alla durata temporale;
2) modalità con la quale si reperisce la restante spesa (personale dedicato alle attività del progetto in termini di costo orario, delibera comunale, lettera di impegno di finanziatori esterni, ecc...);
3) atto costitutivo dei comuni consorziati, delle associazioni e degli enti che partecipano al progetto;
4) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
L'Assessorato della sanità per la valutazione dei progetti pervenuti si avvarrà della commissione per i diritti degli animali. La commissione valuterà i progetti con le modalità e nei tempi in precedenza specificati, esprimendosi sui seguenti aspetti, mediante l'attribuzione del relativo punteggio:
Criteri tecnici: (punteggio max 65)
Coinvolgimento di più enti e associazioni:
- oltre 4 punti 5
Cofinanziamento:
- fino al 60% punti 5
- oltre punti 10
Numero dei cani iscritti all'anagrafe regionale per ciascun comune o associazione che presenta il progetto:
- da 50 a 100 punti 5
- oltre 100 punti 10
Numero dei cani catturati riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda:
- da 50 a 100 punti 5
- oltre 100 punti 10
Numero dei cani randagi sterilizzati per ciascun comune o associazione che presenta il progetto nell'anno precedente:
- da 50 a 100 punti 5
- oltre 100 punti 10
Numero dei cani randagi sterilizzati e reimmessi sul territorio per ciascun comune o associazione che presenta il progetto nell'anno precedente:
- da 0 a 50 punti 5
- da 50 a 100 punti 10
- oltre 100 punti 15
Numero di cani dati in adozione riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda: fino a punti 5
Criteri progettuali: (punteggio max 35)
Esperienza e formazione maturata dal personale e dalle strutture impegnate nel progetto anche nel settore dell'educazione cinofila e comportamento animale: fino a punti 10
Congruenza dei costi e adeguatezza delle risorse interne impiegate nel progetto: fino a punti 10
Possibilità di misurazione dello stato di avanzamento del progetto e dei risultati con riferimento alla popolazione canina sulla quale si interviene: fino a punti 10
Conoscenza del territorio e stima della popolazione canina: fino a punti 5
Totale punti 100
Al termine delle procedure di valutazione sarà stilata una graduatoria dei progetti risultati idonei. Non saranno ritenuti idonei i progetti che riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.
I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I contributi saranno erogati nella misura del:
- 50% entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria previa presentazione della delibera di impegno del comune per la restante parte del finanziamento a completamento totale del progetto;
- 50% a rendicontazione dei costi sostenuti e degli obiettivi raggiunti.
L'Assessorato della sanità si riserva la facoltà di attribuire un finanziamento inferiore a quanto richiesto al fine di consentire la realizzazione di interventi sull'intero territorio regionale. In tal caso sarà richiesto al comune proponente di rimodulare l'intervento in rapporto alle risorse assegnate.

3) Contributi alle associazioni per il mantenimento dei cani, dei gatti e delle colonie feline
L'Assessore per la sanità concede contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale esclusivamente per il mantenimento e la custodia degli animali loro ceduti negli anni 2006-2007 e per i quali le stesse non percepiscono e non hanno percepito alcun contributo da parte dei comuni o altri enti.
Tali contributi sono concessi in base alle disponibilità finanziarie presenti nel bilancio della Regione, non possono essere superiori al 50% della misura individuata nella sottostante tabella e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero e comunque non superiore a 180 giorni.
Le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale, che hanno inviato entro il 30 aprile di ogni anno la relazione prevista dall'art. 5 del decreto presidenziale 27 giugno 2002, n. 15, debbono indirizzare domanda scritta in carta semplice all'Assessorato regionale della sanità e al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale di competenza, indicando:
1) il numero di iscrizione all'albo regionale;
2) il numero dei cani per i quali si richiede il contributo, l'elenco identificativo di ciascuno dal quale si evinca il numero del microchip e l'iscrizione alla banca dati dell'anagrafe canina regionale e la data di presa in carico da parte dell'associazione protezionistica o animalista;
3) il numero e la scheda anagrafica dei gatti presenti nella struttura per i quali si richiede il contributo, la scheda anagrafica dell'eventuale colonia e dei singoli soggetti e la data di presa in carico da parte dell'associazione protezionistica o animalista.
Documentazione da allegare alla domanda inviata con A.R. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2) dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) dalla quale risulti di non percepire e non avere percepito per il mantenimento degli stessi animali alcun contributo da parte del comune o da parte di altri enti;
3) parere favorevole rilasciato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio in merito al numero effettivo di animali per i quali è richiesto il contributo ed al benessere degli animali presenti nella struttura o nella colonia felina.
Custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola taglia, fino a 10 kg. di peso, e per gatto E 3,50
Custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di media e grossa taglia E 4,50


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Ordinanza Martini
Avranno il microchip identificativo e la registrazione all’anagrafe anche i cani catturati sul territorio e quelli che si trovano nei rifugi o in strutture convenzionate, il cui responsabile è il sindaco che dovrà dotare la polizia municipale di almeno un dispositivo di lettura del dispositivo elettronico, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’iniziativa.

Anagrafe elettronica canina obbligatoria
7.8.08 - Obbligo di microchip e di iscrizione all'anagrafe canina per tutti i cani. Responsabilità dei sindaci della registrazione degli animali rinvenuti sul territorio o ospitati in strutture di ricovero e rifugi convenzionati. Divieto di vendere cuccioli di età inferiore ai due mesi. Queste i punti principali dell'ordinanza urgente contenente 'misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina', firmata oggi dal sottosegretario alla Salute Francesca Martini, come passo avanti "per contrastare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono dei cani", si legge in una nota del ministero del Welfare. "Lo scopo dell'ordinanza, infatti - riporta la nota - è quello di assicurare l'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale della normativa sull'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina. In particolare il provvedimento vieta la vendita dei cuccioli di età inferiore ai due mesi e dei cani che non siano stati identificati e registrati. Inoltre dispone che i proprietari o i detentori di cani provvedano, nel secondo mese di vita, alla loro identificazione e registrazione mediante l'applicazione di un microchip elettronico. Per i cani di età superiore ai due mesi l'adempimento è obbligatorio entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Per quanto riguarda l'applicazione del microchip, essendo un atto medico, deve essere effettuata dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale". "Contestualmente all'applicazione del microchip - informa ancora il ministero - i veterinari devono effettuare la registrazione nell'anagrafe canina degli animali identificati. Il certificato di iscrizione accompagnerà il cane in tutti i trasferimenti di proprietà. L'ordinanza prevede inoltre che i Comuni debbano identificare e registrare in anagrafe i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture convenzionate e attribuisce ai sindaci la responsabilità dell'osservanza di tali procedure. Al fine di effettuare controlli di prevenzione del randagismo i Comuni dovranno dotare la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile". "I microchip di identificazione dei cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, ai quali viene assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, il ministero definirà, con un provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni, le modalità per assicurare l'interoperatività tra la banca dati canina nazionale e le anagrafi canine regionali. Lo stesso provvedimento individuerà un unico documento di identificazione e registrazione dei cani, che dovrà essere adottato in sostituzione della certificazione attuale".


 
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