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legge del 3.7.2000

Con il fermo intento di risolvere, o quantomeno limitare, il problema del randagismo, dell'abbandono, dei maltrattamenti e di quanto altro forma causa di sofferenze per i cani e più o meno gravi conseguenze per la comunità, l'Associazione Amici del Cane si è prefissa come scopo primario di spingere, collaborando, le Istituzioni ed i Cittadini al rispetto della L.R. Sicilia n.15 del 3/7/2000.
Nella convinzione che nell'applicazione della suddetta legge sta la risoluzione del grave problema sociale del randagismo, invitiamo chiunque lo "senta" ad attivarsi per divulgarla e farla rispettare.



Legge Regionale Sicilia 3/7/2000 n.15, B.U.R. 7/7/2000 n.32

Istituzione dell'Anagrafe Canina e Norme per la Tutela degli Animali da Affezione e la Prevenzione del Randagismo

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Siciliana, in attuazione della legge 14 Agosto 1991, n.281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.

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Articolo 2

Istituzione dell'anagrafe canina

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono inscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e sterilizzazione.
3. L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso sistemi informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al D.P.R.30 aprile 1996, n. 317.
4.Pre le finalità di cui al presente articolo, l'informatizzazione dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, è effettuata dall’Assessore per la sanità, ripartendo alle aziende unità sanitarie locali le somme stanziate dall’articolo 27 in funzione della popolazione umana residente nell’ambito territoriale di ciascuna azienda.

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Articolo 3

Obbligo della iscrizione

1. i cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all’anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
2. per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione dell’anagrafe il termine in cui al comma 1 decorre dall’istituzione dell’anagrafe.
3. i cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella Regione siciliana, devono essere registrati entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
4. i cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni e dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti all’anagrafe entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella Regione siciliana. L’iscrizione, in tal caso, è effettuata presso l’anagrafe canina dell’azienda unità sanitaria locale in cui nel territorio il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
5. sono esonerati dall’iscrizione all’anagrafe i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.
6. i medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 19 che, nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe, hanno l’obbligo di segnalarlo entro sette giorni al comune e all’azienda unità sanitaria locale competente sul territorio.
7. All’inosservanza dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe ed alla violazione dell’obbligo di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila.
8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30 milioni qualora l’inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive, individuate con il decreto di cui all’articolo 4, che possano essere utilizzati per i combattimenti.

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Articolo 4

Norme di attuazione

1. Il presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per la sanità, con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentire la commissione per i diritti degli animali di cui all’articolo 10, emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all’articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.
3. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale, le tariffe di cui al comma 6 dell’articolo 11 e al comma 6 dell’articolo 14, nonché,le sanzioni previste dalla legge.

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Articolo 5

Operazioni di anagrafe

1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l’area di sanità pubblica veterinaria dell’azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai medici veterinari dell’area di sanità pubblica veterinaria dell’azienda unità sanitaria locale o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 4, dall’ azienda unità sanitaria locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell’animale, ove prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalità degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall’articolo 6. la fotografia va comunque prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all’articolo 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti.
2. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali richiedono all’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) i dati relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio della Regione siciliana.
3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, all’area di sanità pubblica veterinaria dell’azienda unità sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore del cane, dai medici veterinari liberi professionisti o da quelli dell’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali deve seguire l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve essere esibita a richiesta delle autorità.
4. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.
5. Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto di cui all’articolo 4.

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Articolo 6

Identificazione e tatuaggio elettronico

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.
2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati dall'azienda unità sanitaria locale, al momento stesso della compilazione della scheda anagrafica.
3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. Sono a carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale.
4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla presente legge.

Vedi MICROCHIP


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Articolo 7

Codice identificativo

1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi:
a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del proprietario o detentore del cane;
b) la sigla della provincia;
c) il numero progressivo attribuito all'animale;
d) la lettera 'S' per i cani sterilizzati.
2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo della loro permanenza nel territorio regionale vengono iscritti nell'anagrafe canina della Regione siciliana, sono identificati in conformità alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella regione di provenienza non siano compatibili con quelli previsti dalla presente legge.
3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice di riconoscimento.

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Articolo 8

Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:
a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
b) il cambio della propria residenza;
c) la morte dell'animale;
d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario.
4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.

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Articolo 9

Abbandono di animali

1. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito.
2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'articolo 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.
3. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5 dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

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Articolo 10

Commissione per i diritti degli animali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
2. La commissione è composta:
a) dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della sanità con funzioni di segretario;
c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti alla presente legge;
d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali individuati dalla Giunta regionale;
e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19. I rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili;
g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o animaliste.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.
4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.

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Articolo 11

Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero

1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.
2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12 e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'articolo 18.
3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.
4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15.
6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area di sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste.

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Articolo 12

Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici

1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanità. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali ospitati è assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.
6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio attrezzato.
7. Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema di sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi.

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Articolo 13


Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture.
2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.
3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo della gestione della struttura.

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Articolo 14

Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi

1. I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.
2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo sanitario.
3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede all'accertamento del codice di identificazione e, ove sia possibile identificare il proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite comunicazione telefonica o telegrafica.
4. A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe, il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina, deve essere avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura o del ritrovamento dell'animale.
5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario è obbligato al ritiro dell'animale entro quindici giorni dalla ricevimento della raccomandata.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il decreto di cui all'articolo 4.
7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 del presente articolo ed al comma 3 dell'articolo 16:
a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) i titolari di pensioni sociali.
8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o animaliste, alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertà.

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Articolo 15

Controllo della popolazione canina

1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 3.
2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.
3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati. Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 11.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 16.
5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 14.
6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.
7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano.
1. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3.
8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

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Articolo 16

Controllo delle nascite

1. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni.
2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche che consentano di preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli animali stessi.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione.
4. I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono sterilizzati gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta successivamente all'affidamento.

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Articolo 17

Norme di tutela igienica della collettività

1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.
4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.

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Articolo 18

Protezione dei gatti in libertà

1. E' fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. E' fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresì la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o animalista.
4. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad apporre mediante tatuaggio la lettera 'S', e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista se viene da questa richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate.
6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 l'impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
7. L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad autorizzazione regionale. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui proprietari non sono più in condizioni di provvedere al loro mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanità pubblica veterinaria della aziende unità sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4 dell'articolo 15.
9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in libertà nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità permanente viene affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.

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Articolo 19

Albo regionale

1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità.
3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.

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Articolo 20

Contributi per i rifugi sanitari

1. L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L'Assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la sanità provvede a determinare i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i controlli da esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'articolo 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non può superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalità previste dalla presente legge.

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Articolo 21

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera di cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle competenti aziende unità sanitarie locali in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle stabilite dall'Assessore per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 30 giugno 1990, n. 31.

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Articolo 22

Promozione educativa

1. La Regione in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le autorità scolastiche, con le università e con le associazioni protezionistiche o animaliste promuove programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore per la sanità approva piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area di sanità pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale ausiliario operante nella medesima, nonché iniziative di educazione sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.

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Articolo 23

Cimiteri per animali d'affezione

1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.

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Articolo 24

Divieto di combattimento fra animali

1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà.
2. E' sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'articolo 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.

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Articolo 25

Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere rinnovate secondo le modalità previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 11.
3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non può superare quello previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.

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Articolo 26

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila.
2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione, prevista dal comma 4 dell'articolo 9, è maggiorata delle spese di custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.

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Articolo 27

Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 9.327 milioni così ripartita:…triennio 2000-2002 - codice 01.08.02 …
2. Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato effettuate ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 vengono iscritte in bilancio su proposta dell'Assessore per la sanità nel rispetto delle finalità della presente legge e secondo le percentuali fissate dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991.

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Articolo 28

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
 
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